L’art. 1132 cod. civ. tratta di un argomento molto delicato per la vita condominiale: il dissenso dei condòmini rispetto alle liti.
La norma - inderogabile ai sensi del successivo art. 1138 cod. civ. (e non toccata dalla legge di riforma del condominio) - prevede, infatti, che, qualora l’assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda e un condomino dissenta da tale decisione, questi possa, con atto da notificarsi all’amministratore entro 30 giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione, separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. In tale ipotesi, il condomino dissenziente avrà diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, mentre se l’esito della lite è stato favorevole al condominio e lo stesso dissenziente ne abbia tratto vantaggio, quest’ultimo sarà tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
È discusso se l’ambito di applicazione dell’art. 1132 cod. civ. riguardi soltanto i rapporti tra il condominio ed i terzi, oppure se si possa estendere alle controversie intercorrenti tra lo stesso condominio e il singolo partecipante. In giurisprudenza si propende per la prima ipotesi (cfr. Cass. sent. n. 801 del 25.3.1970 e, più recentemente, Cass. 18.6.2014, n. 13885); in dottrina per la seconda (cfr. AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 601). Maggiore uniformità di vedute vi è, invece, sul fatto che il dissenso sia possibile solo con riguardo alle liti sulle quali si sia pronunciata l’assemblea perché rientranti nelle sue attribuzioni normali o in relazione alle quali, pur trattandosi di materia di competenza dell’amministratore, questi abbia ritenuto ugualmente di provocare una delibera collegiale. In tal senso, per interpreti e magistratura, depone il tenore letterale della norma (cfr. R. Triola, Il nuovo condominio, Giappichelli editore, 2013, 1162, e Cass. sent. n. 2259 del 2.3.1998). In ogni caso, ciò che sembra incontrovertibile è che si sia in presenza di una disposizione (ingiustamente) favorevole a chi si estranea dalla lite. Se, infatti, il legislatore introducendo questa norma ha senz’altro inteso tutelare il diritto dei singoli condòmini di opporsi alle liti (che evidentemente non condividono) e al contempo non impedire che la maggioranza difenda gli interessi della collettività, va anche detto, tuttavia, che con tale previsione il legislatore sembra essere andato oltre le sue stesse intenzioni, arrivando a “premiare” i dissenzienti, i quali sono chiamati a partecipare, in caso di vittoria del condominio e sempreché derivi loro un vantaggio (riferibile, ad esempio, alla conservazione del bene comune o al suo miglior uso: cfr. AA. VV., in op. cit., 602), solo - come abbiamo visto - alle spese di giudizio che dalla parte soccombente per qualsiasi motivo (es.: insolvenza) non si sia potuto recuperare. Questo, almeno, stando al tenore letterale dell’art. 1132 cod. civ. Del resto alcuni tentativi di fornire una diversa interpretazione della norma (cfr., ad esempio, M. De Giorgi, Il condominio - Profili di tutela sostanziale e processuale, ed. Cedam, 2009, 226 e, in giurisprudenza, Trib. Bologna, sent. del 12.10.2001), non risultano abbiano avuto particolare seguito. Chiarito questo - e precisato anche che il suddetto termine dei 30 giorni decorre, in linea con quanto previsto dall’art. 1137 cod. civ. per le impugnazioni delle delibere assembleari, dalla data di deliberazione per coloro che hanno espresso voto sfavorevole o si sono astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti (cfr. R. Triola, in op. cit., 1165) - resta solo da segnalare, in argomento, che, secondo la giurisprudenza, il dissenso non necessariamente va notificato mediante ufficiale giudiziario bastando, allo scopo, una raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. Cass. sent. 2967 del 15.6.1978).
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